Il cane e la legge: tutela e benessere animale

È fondamentale che chi possiede un cane conosca le leggi che ne tutelano i diritti e regolano eventuali obblighi.

Il maltrattamento degli animali, viene punito dall’Art, 727 del Codice Penale, il quale, modificato con la Legge n. 189 del 20 luglio 2004, prevede che:

«Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino  ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze»

L’Art 544-ter specifica che «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una legione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro»

La stessa pena e prevista per chiunque rechi danno alla salute di un animale (che sia o no di un proprietario), e viene raddoppiata qualora il danno determini la morte dell’animale.

Dal 1 novembre 2011 è inoltre in vigore la normativa che vieta il taglio di orecchie e coda a fini estetici. La violazione di tale divieto è punita con una multa variabile da 5.000 a 30.000 euro o con la reclusione da tre a diciotto mesi, ai sensi dell’Art. 544 del Codice Penale.

Per i proprietari

Recita l’Art. 1 della legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo (Legge 281/1991): «Lo stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente».

La tutela degli animali d’affezione è regolata anche da leggi regionali; inoltre ogni comune può emanare ordinanze a riguardo.

L’Art. 3, comma 1 della legge quadro prevede «L’istituzione dell’anagrafe canina presso i comuni o le ASL, nonché le modalità per l’iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore».

Dal 2005 l’obbligo del tatuaggio è stato sostituito dall‘applicazione di un microchip contenente il codice identificativo del cane.

È obbligatorio per chi è alleva di provvedere alla registrazione del cucciolo entro 30 giorni dalla nascita presso l’anagrafe canina del comune di appartenenza.

Questa prima registrazione deve essere sempre fatta dall’allevatore che poi farà la cessione al nuovo proprietario che dovrà a sua volta registrare il cucciolo alla propria anagrafe entro 10 giorni dal possesso.

Il certificato di iscrizione a tale anagrafe dovrà poi accompagnare sempre il cane durante i suoi trasferimenti o cambi di proprietà.

L’Art. 5 della legge quadro di cui sopra prevede le sanzioni e precisamente:

  • Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, e punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150 a 1.000 euro
  • Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’anagrafe di cui al comma 1 dell’Art.3, è punibile con una sanzione amministrativa da 38 a 232 euro.

L’Art. 2052 del Codice Civile riguarda invece i danni da animali e sancisce che: «Il proprietario di un animale o chi o lo ha in custodia è responsabile dei danni causati dall’animale, sia che esse fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salva sempre la prova del caso fortuito ».

Questo articolo viene aggiornato con la nuova ordinanza per la tutela dell’incolumità pubblica dell’aggressione dei cani (in vigore dal 23 marzo 2009).

Tale ordinanza stabilisce che il ruolo del proprietario del cane è fondamentale nella prevenzione di eventuali aggressioni da parte dell’animale a persone terze ed è responsabile anche penalmente, oltre che civilmente, di eventuali danni a cose e persone da essi provocati, anche quando il cane è stato affidato a persone terze.

I cani hanno inoltre l’obbligo di uso del guinzaglio quando sono condotti in ambienti urbani e aperti al pubblico (fanno eccezione aree appositamente dedicate).

Il proprietario dovrà avere sempre con sé una museruola (morbida o rigida) da far indossare al cane in caso di necessità.

Inoltre questa ordinanza, richiama chiunque possieda un cane al dovere di informarsi sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche e sulle normative in vigore.